Gli ECM e la formazione continua degli Operatori Sanitari
L’avvio del programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina), si ha con il D.Lgs 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs 229 del 1999.
Tali decreti istituìrono l’obbligo per i professionisti sanitari di sottoporsi a programmi di formazione continua in medicina, permettendogli di rinnovare e mantenere sempre aggiornate le loro conoscenze, di acquisire nuove abilità e attitudini in modo da accrescere il proprio bagaglio culturale di competenze teorico-pratiche e rispondere in maniera adeguata ai bisogni del paziente.
Gli ECM quindi non riguardano la formazione di base e di specializzazione, ma la fase successiva ossia quella riferita all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, in modo che le conoscenze, le competenze e le abilità messe in atto dai professionisti della salute durante la loro vita professionale, siano adeguate al progresso scientifico e tecnologico e volte a garantire un’assistenza qualitativamente elevata in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza e sicurezza delle cure.
La formazione permanente è rivolta a Medici, Psicologi, Odontoiatri, Infermieri, Assistenti Sanitari, Biologi, Fisioterapisti, Ostetriche, Farmacisti, etc….e garantisce al personale sanitario l’acquisizione di crediti che gli permettono il mantenimento dell’iscrizione ai rispettivi ordini professionali.
Mantenersi aggiornati è un dovere previsto dal Codice Deontologico; tutti gli Operatori Sanitari devono provvedere autonomamente alla loro formazione al fine di raggiungere
gli obiettivi fissati dalla Regione d’appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi d’interesse nazionale.
I crediti formativi vengono attribuiti in base al numero di ore dedicate alla formazione sanitaria, ed i giorni dedicati a tali corsi, sono considerati “giornate lavorative”.
Gli ECM sono acquisibili annualmente e sono stati prestabiliti da apposita Commissione attraverso uno specifico programma di durata triennale, durante i quali il professionista deve maturare da un minimo di 120 ad un massimo di 150 crediti.
Ciascun Operatore della salute può verificare personalmente il fabbisogno formativo accedendo con le proprie credenziali dopo essersi registrato all’area riservata del portale Co.Ge.A.PS (Consorzio gestione Anagrafe delle Professioni Sanitarie), che è un sistema informativo che si occupa della validazione e del monitoraggio dei crediti ECM attribuiti a ciascun professionista.
Gli Enti Pubblici che possono erogare servizi di Educazione Continua in Medicina vengono denominati “Provider” e s’identificano con soggetti qualificati e abilitati sia all’organizzazione di attività formative, che al rilascio dei crediti ECM e possono essere accreditati sia a livello nazionale, che regionale.
Gli Operatori sanitari possono sottoporsi ad educazione continua in medicina frequentando appositi corsi con diverse modalità:
Sono previste delle riduzioni e degli esoneri riguardanti :
E’ possibile spostare crediti dal triennio attuale a quello precedente e dai trienni precedenti a quelli successivi.
La Commissione ECM ha concesso un anno di tempo in più ai professionisti sanitari che non sono in regola con l’obbligo formativo per sanare la loro posizione formativa degli anni precedenti.
Gli Ordini Professionali competenti interverranno con l’applicazione di sanzioni (Legge Lorenzin 3/2017), poiché nel caso di mancato assolvimento si configura un illecito disciplinare (D. L. gsl 138/2011), le cui sanzioni potranno variare dal semplice avvertimento, fino alla sospensione dall’Ordine con le relative conseguenze dal punto di vista lavorativo.
In conclusione possiamo dire che il processo di formazione continua in medicina rappresenta un punto focale non indifferente per il S.S.N, poiché mantiene elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori della sanità e mira alla valorizzazione delle risorse umane e quindi dei professionisti della salute, attraverso il coinvolgimento di tutte le figure sanitarie che prendono parte attiva nel processo assistenziale e di cura.
Tali decreti istituìrono l’obbligo per i professionisti sanitari di sottoporsi a programmi di formazione continua in medicina, permettendogli di rinnovare e mantenere sempre aggiornate le loro conoscenze, di acquisire nuove abilità e attitudini in modo da accrescere il proprio bagaglio culturale di competenze teorico-pratiche e rispondere in maniera adeguata ai bisogni del paziente.
Gli ECM quindi non riguardano la formazione di base e di specializzazione, ma la fase successiva ossia quella riferita all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente, in modo che le conoscenze, le competenze e le abilità messe in atto dai professionisti della salute durante la loro vita professionale, siano adeguate al progresso scientifico e tecnologico e volte a garantire un’assistenza qualitativamente elevata in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza e sicurezza delle cure.
La formazione permanente è rivolta a Medici, Psicologi, Odontoiatri, Infermieri, Assistenti Sanitari, Biologi, Fisioterapisti, Ostetriche, Farmacisti, etc….e garantisce al personale sanitario l’acquisizione di crediti che gli permettono il mantenimento dell’iscrizione ai rispettivi ordini professionali.
Mantenersi aggiornati è un dovere previsto dal Codice Deontologico; tutti gli Operatori Sanitari devono provvedere autonomamente alla loro formazione al fine di raggiungere
gli obiettivi fissati dalla Regione d’appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi d’interesse nazionale.
I crediti formativi vengono attribuiti in base al numero di ore dedicate alla formazione sanitaria, ed i giorni dedicati a tali corsi, sono considerati “giornate lavorative”.
Gli ECM sono acquisibili annualmente e sono stati prestabiliti da apposita Commissione attraverso uno specifico programma di durata triennale, durante i quali il professionista deve maturare da un minimo di 120 ad un massimo di 150 crediti.
Ciascun Operatore della salute può verificare personalmente il fabbisogno formativo accedendo con le proprie credenziali dopo essersi registrato all’area riservata del portale Co.Ge.A.PS (Consorzio gestione Anagrafe delle Professioni Sanitarie), che è un sistema informativo che si occupa della validazione e del monitoraggio dei crediti ECM attribuiti a ciascun professionista.
Gli Enti Pubblici che possono erogare servizi di Educazione Continua in Medicina vengono denominati “Provider” e s’identificano con soggetti qualificati e abilitati sia all’organizzazione di attività formative, che al rilascio dei crediti ECM e possono essere accreditati sia a livello nazionale, che regionale.
Gli Operatori sanitari possono sottoporsi ad educazione continua in medicina frequentando appositi corsi con diverse modalità:
- Residenziale: che prevede la presenza fisica di colui che vuole sottoporsi ad aggiornamento professionale, a convegni, corsi, congressi etc.
- Fad: che prevede per coloro che non possono seguire corsi residenziali, di partecipare a corsi di formazione a distanza in modalità “blended”, anche in momenti diversi da quelli in cui opera il formatore;
- Formazione sul campo: caratterizzata da occasioni di lavoro, contesti e competenze di operatori appositamente formati in attività assistenziali, utilizzati per l’apprendimento di nuove competenze professionali e di comportamenti organizzativi.
Sono previste delle riduzioni e degli esoneri riguardanti :
- una riduzione di 30 crediti formativi, per coloro che nel triennio precedente hanno conseguito un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- una riduzione di 15 crediti formativi, per coloro che nel precedente triennio hanno conseguito un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
E’ possibile spostare crediti dal triennio attuale a quello precedente e dai trienni precedenti a quelli successivi.
La Commissione ECM ha concesso un anno di tempo in più ai professionisti sanitari che non sono in regola con l’obbligo formativo per sanare la loro posizione formativa degli anni precedenti.
Gli Ordini Professionali competenti interverranno con l’applicazione di sanzioni (Legge Lorenzin 3/2017), poiché nel caso di mancato assolvimento si configura un illecito disciplinare (D. L. gsl 138/2011), le cui sanzioni potranno variare dal semplice avvertimento, fino alla sospensione dall’Ordine con le relative conseguenze dal punto di vista lavorativo.
In conclusione possiamo dire che il processo di formazione continua in medicina rappresenta un punto focale non indifferente per il S.S.N, poiché mantiene elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori della sanità e mira alla valorizzazione delle risorse umane e quindi dei professionisti della salute, attraverso il coinvolgimento di tutte le figure sanitarie che prendono parte attiva nel processo assistenziale e di cura.